Una delle preoccupazioni delle persone che non si sono mai rivolte ad uno psicologo è che questi racconti a qualcun altro le cose emerse durante le sedute di consulenza psicologica.
In realtà lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
Va fatta però una distinzione fra psicologo privato e psicologo del servizio pubblico.
L'obbligo al segreto professionale vale per entrambi, ma in caso lo psicologo venga a sapere di un reato (già commesso), se è uno psicologo privato, non può comunque denunciare il paziente, mentre se si tratta di uno psicologo del servizio pubblico, per lui vale l'obbligo di denuncia, dal momento che si tratta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
In altre parole, se un paziente confessa di aver svaligiato una casa in passato, se lo psicologo che ha di fronte è privato, questi non potrà violare il segreto, mentre se lavora presso il SSN e la "confessione" è avvenuta durante l'esercizio delle sue funzioni pubbliche, è obbligato a denunciare il proprio paziente.
Lo psicologo privato, quindi, si comporta quasi come un avvocato difensore; non può denunciare il proprio paziente, altrimenti rischia una denuncia penale dal paziente stesso (Art.622 del Codice Penale).
Esistono però delle deroghe al segreto professionale.
Qualora il reato confessato stia per essere reiterato con possibili lesioni gravi o morte di altri soggetti (compreso il paziente stesso), vi è la deroga per giusta causa.
E' ugualmente considerata una deroga per giusta causa se è lo psicologo ad essere in pericolo di vita o di lesioni gravi.
Si riferisce comunque agli inquirenti solo lo stretto necessario e non i dettagli delle sedute.
Altri tipi di deroghe sono relative alla liberatoria effettuata dal cliente (deroga per consenso), che quindi autorizza lo psicologo a denunciare il reato riferito.
Le norme che riguardano questo argomento, sono prima di tutti alcuni articoli del Codice Deontologico degli Psicologi e, naturalmente, alcuni articoli del Codice Penale (c.p.) e del codice di Procedura Penale (c.p.p.), come descritto di seguito:
- Artt. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 e 17 Codice Deontologico degli Psicologi.
- Art. 200 c.p.p.: “Segreto Professionale”.
- Art. 256 c.p.p.: “Dovere di esibizione e segreti”.
- Art. 362 c.p.p.: “Assunzione di informazioni”.
- Art. 334 c.p.p.: “Referto”.
- Art. 365 c.p.: “Omissione di referto”.
- Art. 622 c.p.: “Rivelazione di segreto professionale”.