
Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche danno diritto alla detrazione anche senza prescrizione medica (circolare 20/2011 n.20 E).
E' possibile, infatti, inserirle nel Quadro E del modello 730/2015.
Non tutti i clienti e i pazienti sanno che le spese sostenute per diverse tipologie di prestazione psicologica sono detraibili ai fini IRPEF come tutte le altre spese sanitarie.
Invece, è possibile farlo.
Occorre però che la prestazione sia di tipo sanitario, cioè non soggetta ad IVA ai sensi dell'Art.10, comma 1 n.18 del DPR 633/72.
Infatti, le prestazioni dei professionisti privati possono essere di due tipologie:
- Prestazioni a carattere sanitario: consulenze psicologiche, psicoterapia, valutazione psicodiagnostica con l'ausilio di test e reattivi per i disturbi psicologici e psicopatologici, ecc..
In questo caso NON SI PAGA L'IVA perché rientrano nell'esenzione sopra citata.
Anche nel caso di colloqui psicologici online.
- Prestazioni a carattere non sanitario: sono tutti gli accertamenti o le valutazioni a carattere legale, che rientrano in un procedimento giudiziario o extra-giudiziario, comprese le certificazioni di assenza di psicopatologia incompatibile con il porto d'armi, l'utilizzo di determinati macchinari, ecc...
Queste fatture sono maggiorate con l'IVA al 22%.
Di conseguenza le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi, esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche, anche senza prescrizione medica.
Anche le fatture di consulenza psicologica online sono a tutti gli effetti detraibili.
http://fiscomania.com/2015/03/la-detrazione-per-spese-sanitarie-nel-modello-7302015/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-05-15/istruzioni-luso-tutte-novita-141724.shtml?uuid=AaMEWRXD
http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/quali-spese-mediche-deducibili-carico/4746/